Art. 17.
(Commissione per la progressione
in carriera).

      1. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta dal direttore centrale del personale, e composta da tre questori, due in servizio presso le direzioni centrali ed uno titolare di una delle questure delle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti della commissione prevale il voto del presidente.

 

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